FAQ
La dichiarazione di conformità, detta anche Di.Co., è un documento ufficiale rilasciato da una ditta abilitata che dichiara che l’impianto, dopo essere stato sottoposto ad esame, rispetta la legge e le normative sulla sicurezza vigenti (legge 46/90 e D.M. 37/08).
No, viene rilasciato anche nel caso si modifichi un impianto! Ad esempio se in fase di ristrutturazione si decide di rinnovare l’impianto elettrico, del riscaldamento e/o lo scaldabagno, in ogni caso, l’installatore deve rilasciare una certificazione di conformità.
Di.Ri. sta per dichiarazione di rispondenza, si tratta di un documento che può essere rilasciato esclusivamente da un tecnico, un’impresa o una ditta abilitata quando sia necessario produrre una certificazione di un impianto esistente.
La Di.Ri. viene emessa per certificare un impianto quando non sussiste la dichiarazione di conformità (Di.Co.) e l’impianto è stato fatto dopo il 13/03/1990 e prima del 27/03/2008.
La dichiarazione di conformità attesta la conformità dell’impianto appena installato o modificato come indicato precedentemente.
Qualora l’impianto non risultasse concorde alle prescrizioni di legge, dovrà essere obbligatoriamente adeguato per poter disporre di questa dichiarazione.
Da notare anche che la Di.Ri. può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, pertanto dopo tale data una Dichiarazione di Rispondenza non può essere fatta per mettere a norma l’impianto, ma sarà necessario emettere una nuova Dichiarazione di Conformità (Di.Co.).
È necessario chiamare un tecnico abilitato per impianti gas uso domestico, il modulo I40 deve riportare i dati del tecnico, dell’impianto e dell’utente. In seguito si chiede l’apertura del contatore, sotto la piena responsabilità del tecnico che lo timbra e firma per effettuare le seguenti prove: verifica delle apparecchiature, dello scaldabagno, della caldaia, cucina o forno a gas.
In ultimo si rilascia il certificato I40 completo di allegati obbligatori e visura camerale della ditta.
Per rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza, il tecnico deve rispondere ai seguenti requisiti:
- iscrizione all’albo professionale per le competenze tecniche richieste, esperienza lavorativa da almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione di Rispondenza
Nel caso di impianti sotto i limiti dimensionali previsti dell’art. 5 comma 2 del D.M. 37/2008, la Dichiarazione di Rispondenza può essere emessa da un soggetto preposto da almeno 5 anni al ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nello stesso settore impiantistico.
Questi sono tutti requisiti in possesso dei nostri tecnici, abilitati e specializzati nel rilascio di certificazioni e dichiarazioni di rispondenza impianti, in tutta Milano e provincia.
In questo caso dovete fare richiesta della dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.) che sostituisce la Di.Co.(certificato di conformità).
Per ottenere la suddetta Di.Ri. sarà necessario rivolgervi a un tecnico specializzato e abilitato che effettuerà i controlli richiesti sull’impianto.
Le suddette certificazioni sono obbligatorie in caso di vendita o affitto dell’immobile o di rilascio del certificato di abitabilità per le civili abitazioni, o di agibilità per i locali commerciali, o per la pratica di allaccio di una nuova utenza.
Non è stata ancora predisposta una legge che obbliga la revisione dello scaldabagno a gas, ma è caldamente consigliato farlo controllare 1 o 2 volte l’anno da un tecnico specializzato per questioni di sicurezza nonchè di risparmio, se l’impianto è pulito e manutentato, il gas e l’acqua defluiranno meglio con una minor dispersione e spreco.
Durante la revisione il tecnico controllerà eventuali perdite di gas, che la fiamma bruci bene, che la canna fumaria abbia un buon tiraggio e che i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente.
Inoltre si verificherà il buon passaggio di acqua e un eventuale intervento di decalcificazione.
La dichiarazione di conformità della caldaia è necessaria quando si è smarrita o se ne è privi. I nostri tecnici si occupano di installazioni, sostituzioni e del rilascio sia di certificazioni su caldaie da noi installate che di dichiarazioni di conformità di caldaie installate da terzi e/o smarrite.
I vantaggi nello scegliere noi!

Nessun anticipo
Pagamento a certificazione emessa
(non in anticipo)
*eccetto per pagamenti con bonifico

Velocità
Visita del tecnico mediamente entro 2 giorni mai oltre 7 giorni dalla chiamata (non attese di mesi) su Milano, Brianza e provincia.

Efficienza
Affiliazione a un team efficiente e disponibile per risolvere qualsiasi problema per la casa o ufficio a Milano, Brianza e provincia.